Art. 5.
(Musica dal vivo).

      1. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-ter. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».

      2. Chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:

          a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di

 

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autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.